Normativa
Green Pass

Green Pass

Normativa nazionale vigente

Il Green Pass (COVID-19 Green Certification) è stato creato per facilitare la libera e sicura circolazione dei cittadini nell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 ed è disciplinato dal Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 come segue:

 

Green Pass Ospiti nazionali e stranieri

A decorrere dal 1° aprile, l’accesso alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione all’aperto è consentito senza necessariamente dover mostrare alcuna certificazione.
Sarà altresì consentito accedere, senza esibizione di alcuna certificazione, ai servizi di ristorazione, anche al chiuso, all’interno dei nostri alberghi che riservano sale o spazi esclusivamente agli Ospiti alloggiati.
Dal 1° al 30 aprile resta invece necessario il controllo del green pass base per consentire l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso nelle strutture ricettive che sono accessibili anche al pubblico esterno.

 

Nel dettaglio:

 

A - Impiego del green pass base (articolo 6)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
-    mense e catering continuativo su base contrattuale;
-    servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
-    concorsi pubblici;
-    corsi di formazione pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi vaccinali e specifiche deroghe;
-    partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
-    accesso ad aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. Di fatto, non è più necessario per i mezzi urbani ed intercomunali.

 

B - Impiego del green pass rafforzato (articolo 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
-    piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
-    convegni e congressi;
-    centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
-    feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
-    attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
-    attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
-    partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

C - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5)

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.